1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono abrogati.
3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria provvedono:
a) alla vigilanza esterna e interna degli uffici giudiziari di particolare rilevanza, ferme restando le competenze degli appartenenti alle altre Forze di polizia in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle aule dibattimentali;
b) a tutti i servizi e i controlli in materia di esecuzione penale esterna, adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e di risocializzazione dei condannati.
4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che si occupa dell'esecuzione penale esterna è posto alle dipendenze funzionali dei direttori centrali e periferici degli uffici dell'esecuzione penale esterna.
5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria fa parte degli organismi centrali e periferici istituiti per la lotta alla criminalità organizzata.
6. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria».
7. All'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.