Art. 5.
(Compiti istituzionali).

      1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
      2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono abrogati.
      3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria provvedono:

          a) alla vigilanza esterna e interna degli uffici giudiziari di particolare rilevanza, ferme restando le competenze degli appartenenti alle altre Forze di polizia in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle aule dibattimentali;

          b) a tutti i servizi e i controlli in materia di esecuzione penale esterna, adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e di risocializzazione dei condannati.

      4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che si occupa dell'esecuzione penale esterna è posto alle dipendenze funzionali dei direttori centrali e periferici degli uffici dell'esecuzione penale esterna.
      5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria fa parte degli organismi centrali e periferici istituiti per la lotta alla criminalità organizzata.
      6. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria».
      7. All'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.

 

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      8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria provvede ai servizi di tutela e di scorta del personale appartenente agli organismi centrali e periferici del Ministero della giustizia nei confronti del quale siano state previste misure di protezione personale dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
      9. La Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria, su richiesta dell'UCIS, può altresì autorizzare l'impiego del personale di polizia penitenziaria nei servizi di tutela e di scorta di personalità esterne all'amministrazione della giustizia.
      10. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, su proposta del direttore generale - Comandante del Corpo di polizia penitenziaria, può autorizzare l'istituzione di specializzazioni tra i servizi di polizia penitenziaria, qualora ciò sia reso necessario per un migliore e più razionale esercizio delle funzioni di competenza del medesimo Corpo, fermo restando l'utilizzo, ai predetti fini, delle risorse finanziarie già stanziate.